L’art.40 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo, purchè “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” (partecipazione a pubblici concorsi, il doversi sottoporre ad accertamenti sanitari o a cure mediche).
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